Srl, sindaco unico: perchè non sono d’accordo con il CNDCEC
(di Roberto Mazzanti – Commercialista) La straordinaria confusione in cui il maldestro intervento del legislatore ha gettato le srl a proposito dell’organo sindacale, dev’essere eliminata prima che inizi il nuovo anno, altrimenti potrebbe essere il caos. A questo proposito non posso non sottolineare lo strano silenzio sia del legislatore stesso, sia degli Avvocati che dei Notai, che per quanto mi risulta ancora non hanno preso posizione sul tema, pur essendo attori nel teatro in questione.
Il nostro Consiglio Nazionale, invece, ha apprezzabilmente espresso la propria opinione, nel tentativo lodevole di dare soluzioni alle società, con ciò dimostrando sensibilità e velocità: doti necessarie ai professionisti economici.
La loro tesi sostanzialmente è la seguente:
- A) quando la srl non supera i limiti dimensionali (2° o 3° comma 2477 c.c.) l’organo sindacale è facoltativo e può essere sia il Sindaco unico sia il Collegio sindacale;
- B) quando supera i limiti predetti e anche entrambi quelli del “famoso” milione di euro (2397 u.c. C.c.) il Collegio è sempre obbligatorio;
- C) quando supera i limiti dimensionali 2477 ma almeno uno di quelli previsti dal 2397 (il milione, per capirci) non viene oltrepassato, sempre che lo Statuto lo preveda, si può dotare del Sindaco unico.
Io penso che la loro tesi sia debole, per vari motivi.
Primo tra tutti: la le
a di tutto in base alla sua letteralità (preleggi); il senso della norma – oltretutto – non sembra discutibile: vogliamo dare alla srl un solo sindaco, per motivi economici. Ma anche perchè nella srl il controllo del socio è totale, a differenza di quanto accade nella spa. Fin qui, nulla di illogico. Si potrà discutere la filosofia alla base della legge ma non la norma in sè.ttera della legge. Il nuovo art.2477 non nomina mai un collegio ma sempre e solo il sindaco unico. Sappiamo che la legge va interpretata prim
Secondariamente, perchè la srl non è più la copia in piccolo della spa. Ha un suo complesso normativo quasi perfettamente autonomo. Quindi se il limite del milione di euro fosse stato voluto anche per la srl, sarebbe stato sufficente inserirlo direttamente nel 2477. A questo scopo, il richiamo che viene operato dal quinto comma del 2477 alle norme spa, va inquadrato per quello che è, e che è sempre stato fin dal testo ante 2004: il rinvio alle norme di funzionamento dell’organo di controllo, ai suoi compiti, alle sue responsabilità ed alle sue numerose regole. In sostanza, dato che nella srl non viene regolato questo tema, onde evitare di dover fotocopiare nella srl tutto il complesso di articoli che nella spa riguardano i sindaci, il legislatore ha inserito qui, nel 5 comma, un richiamo puntuale a quelle regole. Richiamo che non sembra comprendere “logicamente” in sè anche i limiti dimensionali del 2397 ultimo comma, che d’altronde bastava inserire nel secondo e terzo comma del 2477.
Terzo: non sembra molto probabile che una srl con attivo superiore a 4,4 milioni e/o una media di dipendenti in forza superiore a 50 e/o con ricavi che superano gli otto milioni e rotti di euro, fatichi moltissimo ad oltrepassare anche il milione di capitale netto e/o di ricavi e ciò impedirebbe qualsiasi possibilità di ricorrere al sindaco unico, perchè occorrerebbe sempre e solo il collegio, secondo la tesi del CNDCEC. Il che non mi sembra coerente con la lettera e la logica della norma, che ha concepito il nuovo 2477 in modo da eliminare la pluralità di sindaci….proprio quando si superano i limiti più elevati (2477) rispetto al milione in questione (2397). Sarebbe assurdo. Detto quanto sopra, non va tuttavia dimenticato che la legge di stabilità contiene effettivamente alcuni elementi di contraddizione che lasciano veramente perplessi, giustamente e prontamente evidenziati dal CNDCEC; basti pensare alla nota questione del nuovo bilancio semplificato, per le srl che non hanno il “collegio” sindacale…..che però non dovrebbero mai avere, visto che ora c’è il sindaco unico. Sicchè tutte le srl potrebbero sempre accedere al bilancio semplificato, anche quelle che hanno dimensioni ragguardevoli…..non era certamente questa l’intenzione del legislatore, perchè caso mai bastava non richiamare nessun organo di controllo, se veramente si voleva regalare la semplificazione a tutte le srl…..ma questa può essere solo una svista clamorosa e non implicita volontà di fare dei sindaci srl quello che sostengono i miei Colleghi.
Per tutti questi motivi, ritengo che la norma sia da interpretare nel suo senso proprio, come emerge chiaramente dal testo: le srl avranno solo il sindaco unico e non più il collegio. Indipendentemente dalle loro dimensioni e quando scatteranno i limiti previsti nel solo 2477 e non in altre norme.
Resta da capire che sorte dare ai sindaci attualmente in carica. E qui sembrerebbe preferibile la tesi dell’attesa della scadenza del loro mandato, prima di sostituirli con il sindaco unico.
Quanto agli statuti delle srl, in cui oggi non è previsto assolutamente il sindaco unico, reputo che siano aggiornati di diritto dalla nuova legge, che in quanto norma inderogabile (anche questo infatti è un errore politico del legislatore…..) sostituisce ipso jure i contratti sociali.
Attendendo chiarimenti e prese di posizione di altre categorie professionali…..













Grazie, Roberto. Condivido totalmente la tua analisi, come ho avuto già modo di manifestarti nelle discussioni in merito sul gruppo Linkedin “Econ-Test”.
Grazie Michele per avermi ospitato sul tuo sito, che trovo molto bello. La mia interpretazione della norma, al momento, pare essere in splendida compagnia di…..nessuno degli organi professionali deputati a commentarla. Anzi, i miei Colleghi, hanno tentato di farlo (se non altro ci hanno provato) ma in modo che non mi convince. Aspettiamo che altri – che a mio parere hanno solo paura di esporsi – vengano allo scoperto e vediamo. Se ci azzecchiamo, avremo la Gloria imperitura dei coraggiosi; se non ci azzecchiamo, di imperituro avremo altro….meglio non pensarci ! ciao!
Vedremo, ormai manca solo un mese all’entrata in vigore della norma. Speriamo che, nel frattempo, il Legislatore intervenga con gli opportuni chiarimenti!
A tali incertezze, se ne aggiungono delle altre. Come, ad esempio, l’ultima osservazione, e non di minore importanza, concernente l’ipotesi non remota di dimissioni volontarie del Sindaco Unico che potrebbe addirittura portare a compromettere o pregiudicare l’attività stessa della Srl e le garanzie dei terzi.
Io penso che anche questo sia il frutto della fretta. In effetti le dimissioni volontarie sono immediatamente efficaci e perciò la srl si trova carente di organo sindacale, a meno che………..non abbia un Sindaco supplente pronto ad entrare in carica. Consiglierei perciò le srl ad avere sempre un Sindaco supplente pronto all’azione. Certo che questo vanifica un po’ l’effetto voluto (risparmio economico) ma d’altra parte….Quindi o Sindaco Unico Supplente (s.u.s.) o niente. Altrimenti occorrerebbe rimettere mano all’art.2477 per obbligare il Sindaco unico a rimanere in carica fino a sostituzione o stabilire una finestra di tolleranza (sei mesi ?) in cui si dà il tempo alla società di trovarsi un nuovo Sindaco e in caso contrario mandarla in liquidazione o obbligarla a trasformarsi. Comunque la pensiate: è un bel caos!
Fonte “Consiglio Notarile di Milano”
Massima n. 123 – in data 6 dicembre 2011 – Sindaco unico e collegio sindacale (artt. 2397, comma 3, e 2477 c.c.)
Il nuovo testo dell’art. 2477 c.c., come modificato dall’art. 14, comma 13, della legge 183/2011, in vigore dal giorno 1 gennaio 2012, non rende illegittime le clausole statutarie – sia preesistenti che di nuova introduzione – che prevedono la natura collegiale e non unipersonale dell’organo di controllo di s.r.l.. I collegi sindacali in carica nel momento di entrata in vigore della norma ora citata, pertanto, non cessano dalla propria carica per effetto della modifica legislativa.
Le clausole statutarie di s.r.l., presenti in statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2011, che prevedono solo la composizione collegiale dell’organo di controllo – in ossequio alla disciplina vigente sino a tale data – non impediscono la nomina del sindaco unico, ai sensi del novellato art. 2477 c.c., la cui disciplina deve intendersi integrativa delle regole statutarie che nella sostanza si limitavano a recepire le norme in vigore al momento della loro approvazione. Sono fatte salve le ipotesi in cui la composizione collegiale dell’organo, in base al complessivo contenuto dello statuto, sia il risultato di un’apposita scelta convenzionale dei soci (come è, a titolo di esempio, nel caso in cui la nomina di uno o più sindaci costituisca oggetto di un diritto particolare, ai sensi dell’art. 2468 c.c., o nelle ipotesi in cui la nomina dell’organo debba avvenire col sistema del voto di lista).
Nei casi in cui sia prevista la nomina di un sindaco unico – in forza della disciplina legale di cui al novellato art. 2477 c.c. in tema di s.r.l. ovvero in forza di apposita clausola statutaria di s.p.a. ai sensi del novellato art. 2397 c.c. – non trova applicazione la figura dei sindaci supplenti. Pertanto, non è necessario che la loro nomina sia prevista dallo statuto, né disposta dall’assemblea in sede di nomina del sindaco unico.
MOTIVAZIONE: http://goo.gl/586dR
Caro Roberto, finalmente possiamo scrivere che avevamo ragione noi sull’organo monocratico in tutte le Srl. Il DL in materia di giustizia civile approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì, di cui ti parlavo ieri, non lascia più dubbi sulla mera interpretazione letterale dell’art. 2477: nessuna estensione della disciplina prevista per le Spa. Ma, se già si sono accesi ulteriori dibattiti sulla presunta incostituzionalità del quadro normativo, essi sembrano ormai solo un ultimo disperato tentativo di arrampicarsi sugli specchi…
Finalmente la svolta:
Sempre e solo un unico sindaco o un revisore nelle srl. Il decreto legge con i provvedimenti di semplificazione e sviluppo (probabilmente già all’esame di un consiglio dei ministri questa settimana) fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 2477 del codice civile, così da evitare equivoci in sede applicativa e riducendo all’osso l’organismo interno di controllo/revisione…
Leggi tutto su ItaliaOggi: http://goo.gl/vZCRJ
Alla fine il sindaco unico guadagna spazio sia sul fronte delle spa sia sul versante delle srl. La versione finale del decreto legge sulle semplificazioni risulta, per quanto riguarda i controlli di legalità nelle società di capitali, la più sgradita ai professionisti e, in particolare, ai dottori commercialisti. Forse anche oltre quella molto tranciate che escludeva tout court il collegio dalle srl, ma evitava di toccare le società per azioni.
di Giovanni Negri – Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/X2T0S
Finalmente, dopo un iter alquanto travagliato che ha richiesto per la sua approvazione un doppio passaggio in sede di Consiglio dei Ministri il ”Decreto Semplificazioni” è giunto alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012, supplemento ordinario n. 27. Pertanto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” è pienamente operativo da oggi.
http://www.scirpoli.com/2012/02/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-semplificazioni/
Tra i provvedimenti approvati:
L’art. 35 ha modificato l’art. 2397, comma 3, del codice civile, stabilendo che il Collegio Sindacale può essere sostituito dal Sindaco Unico, salvo che lo Statuto Societario non disponga diversamente e a patto che sussistano i requisiti richiesti per la redazione del Bilancio in forma abbreviata.
Sempre il medesimo art. 35 modifica anche l’art. 2477 c.c. stabilendo:
- sui controlli facoltativi nelle Srl la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un Revisore o di un Organo di Controllo e che quest’ultimo, se non disposto diversamente dello Statuto, è composto da un unico membro effettivo;
- sui controlli obbligatori, l’impossibilità di nomina di un sindaco unico, ma del Revisore o dell’Organo di Controllo che, nel caso, anche se monocratico, è sottoposto alla disciplina sul collegio sindacale vigente per le Spa.
Caro Michele, non sembra ancora giunta – in realtà – la parola fine dopo i titoli di questo film….perchè si tratta di un decreto legge e come tale ancora suscettibile di variazioni finchè non ci sarà la sua conversione. Tuttavia denota l’intento del Governo, che ora certamente è ancora più esplicito di qualche mese fa ed ha posto fine ad un balletto di interpretazioni contrastanti. Non dico di essere pro o contro la norma, che ha sicuramente vantaggi e svantaggi. Non mi esprimo in merito. Ma faccio solo notare come le interpretazioni – in Italia – siano spesso influenzate da fattori contingenti, che invece andrebbero evidenziati in separata sede e non in quella interpretativa. Comunque attendiamo ancora un attimo prima di metterci una pietra sopra. Ciao Michele!
Ah, non ho dubbi su quanto dovremo ancora scrivere fino alla sua conversione definitiva in Legge. Per il momento prendiamo atto, appunto, della volontà di fare chiarezza tra le tante interpretazioni che sono circolate in questi mesi e speriamo che un riforma, organica, sul tema venga seriamente discussa!
Ciao Roberto, buon lavoro!
La nuova normativa sui controlli in Srl e Spa (articolo 35, Dl 5/2012) non brilla per chiarezza con conseguenti difficoltà nelle prime applicazioni…
Angelo Busani – Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/DtgG4
Trackback: http://www.scirpoli.com/?p=1594
SRL – SINDACO UNICO O NO ? A proposito della querelle tra Notariato e Commercialisti – a mio parere, hanno ragione i Commercialisti. La norma va interpretata nel senso che “Se lo statuto non dispone diversamente” i sindaci sono 1 solo. Altrimenti diventa problematico. Quindi meglio cambiare lo statuto, ove questo disponesse precisamente per il collegio….
Concordo Roberto, decisamente!
Approfondimenti: Studio n. 113-2012/I – La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle società cooperative http://bit.ly/OL0y6c