I finanziamenti dei Soci vanno comunicati sempre!
L’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2012 ha ribadito quanto già affermato in occasione del Videoforum del 18 gennaio scorso, in cui venne espressamente domandato se un socio che avesse effettuato solo finanziamenti alla società, senza ricevere alcun bene in godimento, doveva in ogni caso trasmettere la comunicazione entro il 31 Marzo 2012 (rinviato al 2 Aprile 2012): i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.
Questo il parere dell’Agenzia.
Non solo; vanno segnalati per l’intero ammontare e non per la quota parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento ai soci; rientrano, poi, nella comunicazione anche i finanziamenti o i versamenti che, pur realizzati in periodi d’imposta precedenti, risultino ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011 (L. 148/2011).
Nonostante la doppia precisazione, i dubbi comunque permangono, soprattutto se si rapporta l’interpretazione fornita dall’Agenzia al contenuto letterale della norma, che risulta direttamente riferibile all’ipotesi dell’esistenza di beni concessi in godimento ai soci.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti in questo post, in caso di novità.
Fonti normative:
- Provvedimento direttoriale 16 novembre 2011, n. 166485/2011;
- Comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci ed ai familiari: art. 2, co. 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011.













Informazioni utili:
Specifiche tecniche: http://goo.gl/jR53s
Scheda informativa dell’adempimento http://goo.gl/INaK5
L’ipotetica esigenza di comunicare i finanziamenti soci e le forme di capitalizzazione (richiesta dal provvedimento delle Entrate, ma non dalla norma) non può originare alcun reddito diverso per i soci né alcuna indeducibilità relativa ai beni. Conseguentemente, in caso di omissione dei dati, non si applica alcuna sanzione, come peraltro afferma la circolare 27/2012 dell’istituto di ricerca dei commercialisti.
Dario Deotto – Continua a leggere su IlSole24ORE.com
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Attenzione, l’adempimento è stato rinviato, per il momento, secondo fonti autorevoli:
l termine previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 15 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013 – leggasi 2 Aprile perchè il termine cade nei giorni festivi di Pasqua e Pasquetta (Provvedimento n. N. 2012/133184).
Il presente provvedimento modifica il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 16 novembre 2011.
La previsione di un più ampio termine per la prima comunicazione dei dati, originariamente fissato al 15 ottobre 2012, è disposta tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell’obbligo in parola.
Questo, a parere dello scrivente, significa che tutti i dubbi e le informazioni supplementari richieste verranno probabilmente risolti con l’inserimento in dichiarazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti…