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	<title>scirpoli.com &#187; Articoli</title>
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	<description>Dott. Michele Scirpoli &#124; Accountant &#38; Tax Management Consultant &#124; PMI&#039;s Corporate Governance, Compliance &#38; ICT Integration</description>
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		<title>La nuova disciplina sulla fatturazione: la fattura elettronica, semplificata ed emessa mediante misuratori fiscali</title>
		<link>http://www.scirpoli.com/2013/05/la-nuova-disciplina-sulla-fatturazione-la-fattura-elettronica-semplificata-ed-emessa-mediante-misuratori-fiscali/</link>
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		<pubDate>Sat, 04 May 2013 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
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		<category><![CDATA[contabilità digitale]]></category>
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		<description><![CDATA[La nuova Circolare omnibus n. 12/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate contiene numerosi chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall&#8217;articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova Circolare omnibus n. 12/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate contiene numerosi chiarimenti in merito alle novità fiscali introdotte dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall&#8217;articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “<strong>Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese</strong>”, nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”.<br />
In particolare, in questo articolo, si intende analizzare il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva, con modifiche alla disciplina sulla fatturazione (articolo 1, commi da 325 a 328).<br />
Come si ricorderà, l’articolo 1, commi dal 325 al 328, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità), &#8211; in cui sono confluite le disposizioni del decreto legge 11 dicembre del 2012, n. 216 &#8211; ha apportato diverse modifiche alla disciplina sulla fatturazione recata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, e dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Tali modifiche, in particolare, sono discese dalla necessità di recepire nel nostro ordinamento interno la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010.</p>
<p><strong>La fattura elettronica</strong><br />
L’articolo 21 del decreto Iva definisce la fattura elettronica, la cui adozione è espressamente subordinata all&#8217;accettazione da parte del destinatario, stabilendo che “<em>Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico</em>”.<br />
Secondo le nuove prescrizioni dell’articolo 21, la fattura elettronica deve garantire i seguenti requisiti di autenticità:</p>
<ul>
<li>origine;</li>
<li>integrità del contenuto;</li>
<li>leggibilità.</li>
</ul>
<p>Rispetto alla previgente formulazione – <strong>tali requisiti possono ora essere soddisfatti con modalità alternative lasciate alla libera scelta del contribuente</strong>, conformemente a quanto prescritto in materia dalla Direttiva 2006/112, art. 218 (dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione) che prevede che gli Stati membri “.. <em>accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo</em>”. Il comma 3 dell’art. 21 dispone che l’autenticità dell&#8217;origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante “sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l&#8217;apposizione della<strong> firma elettronica qualificata o digitale</strong> dell&#8217;emittente (preferibile e facilmente applicabile) o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l&#8217;autenticità dell&#8217;origine e l&#8217;integrità dei dati”. Per espressa previsione dell’articolo 21, comma 1, in commento, la fattura elettronica si ha per emessa, tra l’altro, quando viene “<strong>messa a disposizione del cessionario o committente</strong>”, ad esempio sul sito o sul portale elettronico dell’emittente ovvero del terzo incaricato dell’emissione per suo conto.<br />
Al riguardo possono essere richiamati i chiarimenti resi dalla scrivente con circolare n. 45/E del 2005, laddove è stato precisato che la fattura elettronica si considera messa a disposizione quando al destinatario venga inviato un messaggio (<strong>e-mail</strong>) contenente un protocollo di comunicazione ed un<strong> link di collegamento al server</strong> ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.<br />
Ulteriori indicazioni in materia verranno fornite anche tenendo conto dei lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, istituito con decreto del Direttore Generale delle Finanze del 12 dicembre 2011, con l’obiettivo di individuare e proporre misure atte a favorire l’adozione della fatturazione elettronica da parte di imprese e lavoratori autonomi, preservando l’interoperabilità transfrontaliera dei soggetti che utilizzano la fattura elettronica.</p>
<p><strong>Il nuovo contenuto della fattura</strong><br />
L’articolo 21, comma 2, del DPR 633/72 innova anche il contenuto della fattura, elettronica o cartacea, in accordo con quanto previsto dall&#8217;articolo 226 della Direttiva in relazione alle indicazioni obbligatorie del documento fiscale. Con riferimento all&#8217;eliminazione dell’obbligo di numerare la fattura in ordine progressivo per anno solare, superato dall&#8217;attuale formulazione che richiede esclusivamente una numerazione progressiva idonea ad identificare la fattura in modo univoco, si rinvia ai chiarimenti già forniti con risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 (<strong><a href="http://www.scirpoli.com/2013/01/numerazione-progressiva-delle-fatture-irrilevanza-del-metodo-univocita-garantita-dalla-data-risoluzione-n-1e/">trattati anche in un post ad hoc nel blog di scirpoli.com</a></strong>).<br />
Ulteriori novità riguardano i dati identificativi del cessionario/committente nonché la valuta in cui devono essere indicati gli importi.<br />
Circa i dati identificativi del cessionario/committente, la precedente formulazione richiedeva esclusivamente l’indicazione della “ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l&#8217;operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti (….) Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome”. Il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente era espressamente richiesto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, ai sensi della lettera f)-bis, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, in vigore dal 20 febbraio 2010.<br />
Per effetto della modifica normativa, oltre alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, in fattura deve essere sempre indicato:</p>
<ul>
<li>il numero di<strong> partita IVA</strong> del soggetto cessionario o committente quando si tratti di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;</li>
<li>il numero di <strong>identificazione IVA</strong> (VIES) attribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea;</li>
<li>il <strong>codice fiscale</strong> nel caso in cui il cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato <strong>non agisce nell&#8217;esercizio d’impresa, arte o professione</strong>.</li>
</ul>
<p>L’attuale formulazione, dunque, introduce l’obbligo generalizzato in capo al cessionario o committente di comunicare al cedente o prestatore la partita IVA o il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, se soggetto passivo, ovvero il codice fiscale in caso contrario. <em>Peraltro, ove l’acquisto riguardi beni o servizi ad uso promiscuo, in ossequio alle finalità della disposizione, si è dell’avviso che il destinatario che agisce anche in veste di soggetto passivo debba essere comunque identificato mediante l’indicazione del numero di partita Iva senza, ovviamente, dover indicare il codice fiscale del medesimo.</em><br />
Circa la valuta in cui devono essere indicati gli importi di corrispettivi, spese e altri oneri si ricorda che, nella precedente formulazione dell’articolo 21, nelle fatture in lingua straniera, tradotte in lingua nazionale a richiesta dell&#8217;amministrazione finanziaria, detti importi potevano essere espressi in qualsiasi valuta, purché l&#8217;imposta fosse indicata in euro. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista. Pertanto, anche per le predette fatture vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.</p>
<p><strong>Termini e modalità di emissione della fattura</strong><br />
L’articolo 21, comma 4, disciplina i termini e le modalità di emissione della fattura. Rimane ferma la regola generale, secondo cui la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell&#8217;articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.<br />
Vengono, tuttavia, ampliate le fattispecie in relazione alle quali è possibile derogare a tale regola. In particolare:</p>
<ul>
<li>a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l&#8217;operazione ed avente le caratteristiche determinate con DPR 14 agosto 1996, n. 472 nonché di prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello <strong>stesso mese solare</strong> nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, <strong>entro il giorno 15 del mese successivo</strong> a quello di effettuazione delle medesime. Prima delle modifiche in esame, tale possibilità era prevista per la sola ipotesi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l&#8217;operazione.</li>
<li>b) Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;</li>
<li>c) Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altro stato membro dell’Unione europea non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter per carenza del requisito territoriale, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;</li>
<li>d) per le prestazioni di servizi di cui all&#8217;articolo 6, sesto comma, primo periodo –rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione Europea la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si tratta delle prestazioni di servizi di cui all&#8217;articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito.</li>
</ul>
<p>Quando si tratti di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione Europea, il soggetto passivo nazionale è tenuto ad emettere <strong>autofattura</strong> nei termini sopra indicati.<br />
Tale disposizione deve essere letta in coordinato con le modifiche normative apportate all&#8217;articolo 6 del decreto Iva dalla legge n. 217 del 15 dicembre 2011 in materia di momento impositivo delle prestazioni di servizi generiche con soggetti esteri. In particolare, ai sensi del citato articolo 6, “le prestazioni di servizi di cui all&#8217;articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi”.</p>
<p><strong>Le annotazioni in fattura</strong><br />
L’articolo 21, comma 6, con riferimento a determinate operazioni richiede l’annotazione in fattura del peculiare regime applicabile all&#8217;operazione stessa, rendendo facoltativa l’indicazione della specifica norma comunitaria o nazionale, richiesta obbligatoriamente dalla previgente normativa.<br />
Si tratta, in particolare di:</p>
<ul>
<li>a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all&#8217;imposta a norma dell’articolo 7-bis comma 1, per le quali è prescritta l’annotazione «operazione non soggetta».</li>
<li>b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le quali è prescritta l’annotazione «operazione non imponibile»;</li>
<li>c) operazioni esenti di cui all&#8217;articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), per le quali è prescritta l’annotazione «operazione esente»;</li>
<li>d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, per le quali è prescritta, a seconda dei casi, l’annotazione «regime del margine &#8211; beni usati», «regime del margine &#8211; oggetti d’arte» o «regime del margine &#8211; oggetti di antiquariato o da collezione»;</li>
<li>e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall&#8217;articolo 74-ter, per le quali è prescritta l’annotazione «regime del margine &#8211; agenzie di viaggio».</li>
</ul>
<p>Il comma 6-ter dell’articolo 21, inoltre, dispone che le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l&#8217;annotazione “autofatturazione”.<br />
Per completezza si rappresenta che, in ottemperanza all&#8217;articolo 226 della Direttiva Iva, l&#8217;art. 1, comma 325, della legge di stabilità ha modificato anche l’articolo 17, comma 5, e l’articolo 74, comma 7, del decreto Iva, introducendo, anche per le operazioni ivi rappresentate, soggette a “reverse charge”, l’obbligo di annotare in fattura la dicitura “inversione contabile”. Al riguardo si rinvia ai<br />
chiarimenti resi nel presente documento al paragrafo 2 del presente capitolo.</p>
<p><strong>Ampliamento delle operazioni soggette a fatturazione </strong><br />
Come già indicato al paragrafo 3 del presente capitolo, l’articolo 21, comma 6-bis, amplia notevolmente l’alveo delle operazioni che, quando effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono soggette ad obbligo di fatturazione. Trattasi, in particolare, delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR. n. 633 del 1972.<br />
Parallelamente all’estensione delle fattispecie soggette ad obbligo di fatturazione, la legge di stabilità ha modificato la disposizione sanzionatoria relativa alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all&#8217;imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La richiamata disposizione, al comma 2, prevedeva che “chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni”. Al fine di coordinare tale previsione sanzionatoria con le nuove regole in materia di fatturazione delle operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità, è stato espressamente introdotto anche il riferimento alle operazioni “non soggette ad IVA”.</p>
<p><strong>La nuova fattura semplificata</strong><br />
L’articolo 1, comma 325, lettera e), della legge n. 228 del 2012, ha introdotto la nuova disciplina della fattura semplificata, inserita nel nuovo articolo 21-bis del decreto Iva.<br />
Tale disposizione prevede che, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché – a prescindere dall’ammontare &#8211; la fattura rettificativa di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. nota di variazione dell’imponibile o dell’imposta), può essere emessa in modalità semplificata, recando almeno le seguenti indicazioni:</p>
<ul>
<li>a)<strong> data di emissione</strong>;</li>
<li>b) <strong>numero progressivo</strong> che la identifichi in modo <strong>univoco</strong>;</li>
<li>c) <strong>ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome</strong>, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;</li>
<li>d) numero di <strong>partita IVA</strong> del soggetto cedente o prestatore;</li>
<li>e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;</li>
<li>f) <strong>descrizione</strong> dei beni ceduti e dei servizi resi;</li>
<li>g) ammontare del <strong>corrispettivo</strong> complessivo e <strong>dell’imposta</strong> incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;</li>
<li>h) per le fatture emesse ai sensi dell’<strong>articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata</strong> e le indicazioni specifiche che vengono modificate.</li>
</ul>
<p>Il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato può essere, dunque, identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro. Nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, l’obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell’emittente è correttamente assolto con l’indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, come prescritto dall&#8217;articolo 23, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.<br />
L’operazione può, inoltre, essere indicata in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’importo totale comprensivo dell’operazione e l’ammontare dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.<br />
La norma consente di emettere in forma semplificata le fattura di cui all&#8217;articolo 26 mentre detta modalità di fatturazione non è ammessa per le seguenti operazioni:</p>
<ul>
<li>a) cessioni intracomunitarie di cui all&#8217;articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;</li>
<li>b) operazioni di cui all&#8217;articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l’annotazione «inversione contabile».</li>
</ul>
<p>Il comma 3 del nuovo articolo 21-bis specifica che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cento euro può essere elevato fino a quattrocento euro e che può essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni<br />
effettuate nell&#8217;ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali o amministrative, ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle stesse.</p>
<p><strong>Fatture emesse mediante misuratori fiscali </strong><br />
Da ultimo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 328, della legge n. 228 del 2012, ha modificato l’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, inserendo un nuovo quarto comma, in base al quale le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis possono <strong>essere emesse anche mediante gli apparecchi misuratori fiscali</strong>. In tal caso, il soggetto cedente o prestatore può essere identificato, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), con i dati determinati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al terzo comma del citato articolo 1 della legge n. 18 del 1983.<br />
&#8230;<br />
<em><strong>Contenuto estratto dalla <strong>Circolare n. 12/E</strong>, Direzione Centrale Normativa dell&#8217;Agenzia delle Entrate,  e parzialmente adattato ed integrato dall&#8217;autore.</strong></em><br />
</br></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012, cd. spesometro: più tempo per l’invio dei dati</title>
		<link>http://www.scirpoli.com/2013/04/comunicazione-delle-operazioni-rilevanti-ai-fini-iva-del-2012-cd-spesometro-piu-tempo-per-linvio-dei-dati/</link>
		<comments>http://www.scirpoli.com/2013/04/comunicazione-delle-operazioni-rilevanti-ai-fini-iva-del-2012-cd-spesometro-piu-tempo-per-linvio-dei-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
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		<category><![CDATA[fisco]]></category>
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		<category><![CDATA[semplificazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida. Il Dl n. 16 del ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="pullquote2 quotes">Non che sia una novità. L&#8217;Agenzia delle Entrate aveva già precisato che il software utilizzato l&#8217;anno precedente non era più utilizzabile per i dati del 2012. Ora, finalmente, arriva il comunicato ufficiale che, però, aggiunge ben poco a quanto non si sapesse già: non è stata fissata nè una data (anche se si presume che sarà successiva all&#8217;<strong>estate 2013</strong>), nè un chiarimento o una anticipazione sulle specifiche tecniche.<br />
</span></p>
<p>La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd <strong>Spesometro</strong>), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.<br />
Il Dl n. 16 del 2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 tra operatori economici (<strong>business to business</strong>) l’obbligo di comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate riguarda <strong>tutte le operazioni Iva</strong> rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro.<br />
Resta, invece, fissata a <strong>3.600 euro</strong> la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (<strong>business to consumer</strong>).<br />
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia, che terrà conto delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza, per inviare i dati relativi al 2012, che sarà definita tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.<br />
</br></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Modello 730 e scheda per la scelta dell’8 e 5 per mille dell’Irpef editabili</title>
		<link>http://www.scirpoli.com/2013/04/modello-730-e-scheda-per-la-scelta-dell8-e-5-per-mille-dellirpef-editabili/</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate, anche per il 2013, rende disponibile il modello 730 in formato &#8220;editabile&#8220;. Chiunque sia in possesso di un computer o di un tablet può, quindi, compilare la dichiarazione. Per visualizzare, compilare e stampare il modello è sufficiente disporre di un programma già utilizzato per la lettura e la stampa di documenti in formato PDF. Attenzione però, è ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, anche per il 2013, rende disponibile il <strong>modello 730</strong> in formato &#8220;<strong>editabile</strong>&#8220;. Chiunque sia in possesso di un computer o di un tablet può, quindi, compilare la dichiarazione. Per visualizzare, compilare e stampare il modello è sufficiente disporre di un programma già utilizzato per la lettura e la stampa di documenti in formato <strong>PDF</strong>.</p>
<p>Attenzione però, è opportuno precisare che<strong> il programma non verifica o controlla le informazioni inserite</strong>. Terminata la compilazione, il modello potrà essere solo stampato, sottoscritto e presentato ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale insieme alla documentazione se richiesta. Non è possibile, invece, salvare il modello 730 sul computer né trasmetterlo.</p>
<p><strong>Per richiedere assistenza sulla compilazione e sulla trasmissione del modello tramite lo Studio Scirpoli, Centro Periferico CAF TFDC, invece, è già attivo il servizio di prenotazione online. Clicca sulle immagini per maggiori info:</strong></p>
<div class="fancy_images"><div class="fancy_image"><a rel="prettyPhoto[fancy_img_group_318]" href="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/04/PIEGHEVOLE_2013.jpg" title="Istruzioni 730 2013" class="fancy_image_load" style="background:no-repeat center center;display:block;position:relative;height:171px;width:276px;"><span class="noscript"><img class="hover_fade_js" src="http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/04/PIEGHEVOLE_2013.jpg&#038;w=276&#038;h=171&#038;zc=1&#038;q=100" title="Istruzioni 730 2013" alt="" width="276" height="171" /></span><div class="mysite_preloader"><img src="http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/assets/transparent.gif" style="background-image: url(http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/assets/preloader.png);background-position:left center;"></div></a></div><div class="fancy_image"><a rel="prettyPhoto[fancy_img_group_318]" href="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/04/MANIFESTI_2013.jpg" title="730 2013" class="fancy_image_load" style="background:no-repeat center center;display:block;position:relative;height:171px;width:276px;"><span class="noscript"><img class="hover_fade_js" src="http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/04/MANIFESTI_2013.jpg&#038;w=276&#038;h=171&#038;zc=1&#038;q=100" title="730 2013" alt="" width="276" height="171" /></span><div class="mysite_preloader"><img src="http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/assets/transparent.gif" style="background-image: url(http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/assets/preloader.png);background-position:left center;"></div></a></div><div class="fancy_image"><a rel="prettyPhoto[fancy_img_group_318]" href="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/04/Risorse_PIEGHEVOLE_2013.jpg" title="Risorse 730 2013" class="fancy_image_load" style="background:no-repeat center center;display:block;position:relative;height:171px;width:276px;"><span class="noscript"><img class="hover_fade_js" src="http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/04/Risorse_PIEGHEVOLE_2013.jpg&#038;w=276&#038;h=171&#038;zc=1&#038;q=100" title="Risorse 730 2013" alt="" width="276" height="171" /></span><div class="mysite_preloader"><img src="http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/assets/transparent.gif" style="background-image: url(http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/assets/preloader.png);background-position:left center;"></div></a></div></div><p>&nbsp;</p>
<div class="divider"></div>
<div class = "icon_teaser"><span class = "icon"><img src = "http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/icons/inset_silver/Link2.png" alt = ""></span><div class = "icon_text"><h3>730 2013 editabile PDF</h3><p>Modello 730 in formato "editabile" per compilare, visualizzare e stampare la dichiarazione del 730 (senza controlli)</p><p><a class = "icon_teaser_link" href = "http://goo.gl/PnfKz">Scarica il PDF dal sito dell'Agenzia delle Entrate</a></p></div></div><p></br></p>
<div class = "icon_teaser"><span class = "icon"><img src = "http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/icons/inset_silver/Link2.png" alt = ""></span><div class = "icon_text"><h3> Scheda per la scelta dell’8 e 5 per mille dell’Irpef 2013 editabile PDF</h3><p>Scheda per la scelta dell’8 e 5 per mille dell’Irpef in formato "editabile" per compilare, visualizzare e stampare la dichiarazione</p><p><a class = "icon_teaser_link" href = "http://goo.gl/2YQPw">Scarica il PDF dal sito dell'Agenzia delle Entrate</a></p></div></div>]]></content:encoded>
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		<title>Presentazione del modello Unico senza studi di settore: con la ricevuta arriva anche l’invito telematico</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Più trasparenza, maggior efficienza e spazio alla tempestività: nel testo delle ricevute di avvenuta presentazione del modello Unico di professionisti e imprenditori troverà posto uno specifico “invito” al contribuente a trasmettere, nel caso in cui fosse tenuto ma non l’avesse fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Questa nuova modalità di ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Più trasparenza, maggior efficienza e spazio alla tempestività: nel testo delle ricevute di avvenuta presentazione del modello Unico di professionisti e imprenditori troverà posto uno specifico “<strong>invito</strong>” al contribuente a trasmettere, nel caso in cui fosse tenuto ma non l’avesse fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Questa nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore di porre rimedio con maggior efficienza e tempestività rispetto al passato senza incorrere nelle sanzioni previste dall&#8217;articolo 23, comma 28, lettere b), e), f), g) del Dl n. 98/2011. La novità, contenuta all&#8217;interno del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica il precedente del 31 luglio 1998, interesserà le dichiarazioni dei redditi, modello Unico, relative al periodo d’imposta 2012.</p>
<p><strong>La platea dei contribuenti interessati</strong><br />
L’“invito” telematico guarda una platea composita di contribuenti. I soggetti interessati, infatti, sono <strong>tutti coloro che dichiarano redditi derivanti da una attività d’impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato uno studio di settore e che, in sede di dichiarazione non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati, pur non avendo indicato una causa di esclusione dalla presentazione dello stesso.</strong><br />
L’online “pensiona” l’alert postale &#8211; In pratica, il nuovo invito, in formato telematico, sostituirà di fatto l’alert, più tradizionale, recapitato tramite il servizio postale.<br />
Dunque, a conti fatti la novità del “memo” in formato telematico avrà un triplice effetto: maggiore trasparenza, impulso alla semplificazione e abbattimento dei tempi d’attesa.</p>
<p>Fonte: <strong>comunicato stampa Agenzia delle Entrate</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Software di compilazione per l&#8217;iscrizione elenchi del 5 per mille 2013</title>
		<link>http://www.scirpoli.com/2013/03/software-di-compilazione-per-liscrizione-elenchi-del-5-per-mille-2013/</link>
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		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Anche per il 2013 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite nel Dpcm del 23/4/2010. Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche per il 2013 i contribuenti possono destinare una quota pari al <strong>5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale</strong>. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite nel Dpcm del 23/4/2010. Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.</p>
<p>Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/5/12). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore.</p>
<p>Il <strong>software &#8220;5 per mille&#8221;</strong> consente la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda: per l&#8217;iscrizione all&#8217;elenco degli Enti del volontariato per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell&#8217;IRPEF per l&#8217;esercizio finanziario 2013 per l&#8217;iscrizione all&#8217;elenco delle associazioni Sportive Dilettantistiche per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell&#8217;IRPEF per l&#8217;esercizio finanziario 2013.<br />
&#8220;<strong>Domanda 5 per mille 2013</strong>&#8221; utilizza una tecnologia di distribuzione dei software basata su <strong>Java</strong> che consente all&#8217;utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.</p>
<p>I requisiti tecnici sono i seguenti:<br />
Sistemi operativi</p>
<ul>
<li>Windows 7, Windows Vista e Windows XP</li>
<li>Linux (garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9)</li>
<li>Mac OS X 10.5 e superiori</li>
</ul>
<p>È richiesta l&#8217;installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF</p>
<div class = "icon_teaser"><span class = "icon"><img src = "http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/icons/inset_silver/Joomla.png" alt = ""></span><div class = "icon_text"><h3>Domanda 5 per mille 2013</h3><p>Software di compilazione per l'iscrizione elenchi del 5 per mille 2013 Enti del volontariato ed Associazioni sportive dilettantistiche</p><p><a class = "icon_teaser_link" href = "http://bit.ly/11rtz0A">Scarica dal sito dell'Agenzia delle Entrate</a></p></div></div>]]></content:encoded>
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		<title>Un centro di aggregazione informativo e formativo per la creazione di nuove imprese e Start-Up</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
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		<description><![CDATA[Dallo scorso 3 marzo 2013 è on line il nuovo portale internet InnovaStartup.com, un nuovo progetto in tema di consulenza alle imprese innovative e non solo. Un brillante incontro in rete tra tre professionisti del settore della consulenza alle imprese in materia di startup (il Dott. Michele Scirpoli, il Dott. Fabio Mondino ed il Dott. Maurizio Maraglino) ha portato alla ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/01/innovastartuplogoBN.png"><a href="http://www.innovastartup.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-3251" alt="innovastartuplogoRED" src="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/01/innovastartuplogoRED.png" width="597" height="235" /></a></a>Dallo scorso 3 marzo 2013 è on line il nuovo portale internet <strong><a href="http://www.innovastartup.com" target="_blank">InnovaStartup.com</a>,</strong> un nuovo progetto in tema di consulenza alle imprese innovative e non solo.<br />
Un brillante incontro in rete tra tre professionisti del settore della consulenza alle imprese in materia di startup (il Dott. <strong>Michele Scirpoli</strong>, il Dott. <strong>Fabio Mondino</strong> ed il Dott. <strong>Maurizio Maraglino</strong>) ha portato alla luce questo nuovo progetto dedicato non solo ai nuovi startupper, ma soprattutto ai professionisti del settore.<br />
La crisi economica che l’Italia sta attraversando non rappresenta certo uno stimolo all’avvio di nuove aziende, eppure oggi la parola più avvertita in controtendenza alla parola “collapse” è proprio la parola “startup”. Nonostante l’interesse per questa materia per una buona parte di stakeholder le startup presenti sul nostro Paese si dividono in due tipologie, quelle che crescono, offrono prodotti e servizi vincenti e vengono poi acquistate dalle grandi aziende, e quelle che falliscono in breve tempo.<br />
<strong>InnovaStartup.com</strong> si posiziona in rete come un centro di aggregazione informativo e formativo per la creazione di nuove imprese e Start-Up. Il progetto ha lo scopo di condividere le esperienze professionali maturate nel settore della consulenza aziendale, fiscale e amministrativa che ognuno dei 3 co-founders ha maturato nel corso delle proprie esperienze lavorative.<br />
L’obiettivo è quello di creare un centro di aggregazione informativo e formativo per la creazione di nuove imprese e Start-Up sia nei settori tradizionali che in quelli tecnologicamente più innovativi.<br />
Particolare fondamentale da evidenziare è la localizzazione geografica dei co-founder: infatti essi sono dislocati in 3 diverse regioni italiane, più precisamente Piemonte, Puglia e Sicilia.<br />
Vi chiederete perché è importante questa diversa localizzazione ?</p>
<ul>
<li>1. la conoscenza di realtà operative diverse per connotazione geografica e modelli di business;</li>
<li>2. la possibilità di potere conoscere ed operare su diverse regioni, sfruttando i bandi di finanziamento comunitari che vengono elaborati a livello regionale;</li>
<li>3. la presenza su diverse realtà territoriali consente inoltre di allacciare rapporti professionali con altri soggetti operanti nel settore, in maniera tale da creare quelle sinergie necessarie allo sviluppo delle idee imprenditoriali.</li>
</ul>
<p>In questo momento gli sforzi dei co-founders si stanno concentrando proprio su quello che è l’aspetto informativo della normativa vigente in materia di creazione di Start-Up, con un occhio particolare alla valorizzazione di quei progetti che presentano buone caratteristiche sia innovative che di elevate probabilità di realizzazione.<br />
<strong>InnovaStartup.com</strong> sta sviluppando una serie di contatti con Enti ed associazioni operanti sul territorio, al fine di aggregare le migliori idee e soluzioni che potrebbero essere utilizzate per favorire la creazione di Start-Up.</p>
<p>CONTATTI STAMPA<br />
InnovaStartup.com<a href="http://www.innovastartup.com" target="_blank"><strong> www.innovastartup.com</strong></a><br />
mail: info@innovastartup.com<br />
mail: info@scirpoli.com<br />
</br></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Le Autorità per la privacy europee adottano un parere sulle app</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[crittografia]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
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		<description><![CDATA[Il consenso libero ed informato degli utenti finali è essenziale per garantire il rispetto della legislazione europea sulla protezione dei dati Le Autorità europee per la protezione dei dati, riunite nel &#8220;Gruppo Articolo 29&#8220;, hanno adottato un parere che esamina i rischi fondamentali per la protezione dei dati derivanti dalle applicazioni per terminali mobili. Nel parere sono indicati gli obblighi ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il consenso libero ed informato degli utenti finali è essenziale per garantire il rispetto della legislazione europea sulla protezione dei dati</em></p>
<p>Le Autorità europee per la protezione dei dati, riunite nel &#8220;<strong>Gruppo Articolo 29</strong>&#8220;, hanno adottato un <strong>parere </strong>che esamina i rischi fondamentali per la protezione dei dati derivanti dalle applicazioni per terminali mobili. Nel parere sono indicati gli obblighi specifici che, in base alla legislazione Ue sulla privacy, sviluppatori, ma anche distributori e produttori di sistemi operativi e apparecchi di telefonia mobile, sono tenuti a rispettare. Particolare attenzione viene posta nel parere alle applicazioni rivolte ai minori.</p>
<p><strong>Chi possiede uno smartphone ha normalmente attive in media circa 40 applicazioni</strong>. Queste applicazioni sono in grado di raccogliere grandi quantità di dati personali: ad esempio, accedendo alle raccolte di foto oppure utilizzando dati di localizzazione. &#8220;Spesso tutto ciò avviene senza che l&#8217;utente dia un consenso libero ed informato, quindi in violazione della legislazione europea sulla protezione dei dati&#8221; &#8211; afferma il Presidente dell&#8217;Autorità italiana per la privacy, Antonello Soro. &#8220;La nostra Autorità &#8211; continua Soro &#8211; ha dato un contributo significativo all&#8217;elaborazione del parere. Le app sono sempre più diffuse e il loro uso, senza un&#8217;adeguata definizione di garanzie e misure a tutela dei dati personali, può comportare rischi per gli utenti che le scaricano. Per questo è fondamentale muoversi in tempo&#8221;.</p>
<p>Il parere individua precise raccomandazioni e obblighi per ciascuno degli attori coinvolti, evidenziando che la protezione di dati personali degli utenti e la relativa sicurezza sono il risultato di azioni coordinate di sviluppatori, produttori dei sistemi operativi e distributori (&#8220;app stores&#8221;) che devono durare nel tempo, e non la semplice applicazione di regole una tantum. In particolare, sono richiamati gli obblighi sull&#8217;informativa e sul consenso riguardo all&#8217;archiviazione di informazioni sui terminali degli utenti, nonché per l&#8217;utilizzo da parte delle app di dati di localizzazione o delle rubriche dei contatti. Si raccomandano inoltre alcune &#8220;buone pratiche&#8221; che devono intervenire sin dalle fasi iniziali di sviluppo delle app, quali l&#8217;impiego di identificativi non persistenti, in modo da ridurre al minimo il rischio di tracciamenti degli utenti per tempi indefiniti, la definizione di precisi tempi di conservazione dei dati raccolti, l&#8217;impiego di icone &#8220;user friendly&#8221; per segnalare che specifici trattamenti di dati sono in corso (ad es. dati di geolocalizzazione).</p>
<p>Fonte: <strong><a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2315159" target="_blank">Garante per la protezione dei dati personali</a></strong></p>
<div class = "icon_teaser"><span class = "icon"><img src = "http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/icons/inset_silver/FileWord.png" alt = ""></span><div class = "icon_text"><h3>Opinion 02/2013 on apps on smart devices</h3><p>Article 29 data protection working party</p><p><a class = "icon_teaser_link" href = "http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2181517/Wp202_en">Scarica il parere in PDF</a></p></div></div><p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Professioni non organizzate in ordini o collegi: le disposizioni della Legge 14 gennaio 2013, n. 4</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 15:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dal 10 Febbraio 2013 è in vigore la Legge 14 Gennaio 2013, n. 4 contenente &#8220;Disposizioni in materia di Professioni non organizzate in Ordini o Collegi&#8220;, legge varata nonostante la forte opposizione degli Ordini per la temuta concorrenza di professioni affini anche se diverse. A dirla tutta, la ratio, espressamente richiamata nell&#8217;art. 1, intende porre (finalmente) attuazione all&#8217;art. 117, terzo comma, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 10 Febbraio 2013 è in vigore la <strong>Legge 14 Gennaio 2013, n. 4</strong> contenente &#8220;<strong>Disposizioni in materia di Professioni non organizzate in Ordini o Collegi</strong>&#8220;, legge varata nonostante la forte opposizione degli Ordini per la temuta concorrenza di professioni affini anche se diverse.<br />
A dirla tutta, la ratio, espressamente richiamata nell&#8217;art. 1, intende porre (finalmente) attuazione all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione Italiana, nel <strong>rispetto dei principi dell&#8217;Unione europea in materia di concorrenza e di libertà</strong> di circolazione, disciplinando le cd. Professioni non organizzate in Ordini o Collegi.<br />
Statisticamente, sono interessate circa 200 Professioni con circa 3 milioni di soggetti già operanti come Liberi Professionisti o con altre forme organizzative: tributaristi, fisici, amministratori di condominio, informatici, matematici, bibliotecari, grafologi eccetera. Tra queste Professioni, circa 40 sarebbero già pronte per costituirsi in Associazioni Professionali, anch&#8217;esse disciplinate nella norma. Pur riconoscendo la facoltà di organizzarsi in maniera libera ed indipendente, viene stabilito che le Associazioni Professionali non possono avere vincoli di rappresentanza esclusiva né scopo di lucro, ma il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Viene prevista, infine, anche la possibilità di certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale, a garanzia che il singolo professionista “certificato” raggiunga determinati standard previsti dalla norma tecnica.<br />
Di seguito, il testo integrale della Legge, con tutti i dettagli.</p>
<div class="divider"></div>
<span class="shadow_frame alignleft"><a rel="prettyPhoto" href="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/02/ScirpoliSmall.jpg" title=""><img class="framed" src="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/02/ScirpoliSmall.jpg" title="" alt="" width="120" height="125" /></a><img alt="" src="http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/images/shortcodes/image_shadow.png" style="width:120px;" class="image_shadow"></span><p><em>Non è ancora dato determinare la reale utilità della norma, a parere di chi scrive, per la profonda convinzione che il merito, la preparazione, la sperimentazione, la serietà e la soddisfazione della clientela, rappresentano privilegi riconosciuti solo alle figure indipendenti, elementi già scontati dalle leggi di mercato, e per fortuna avallati sempre più anche dagli Enti e dalle Istituzioni deputati in materia. Il Professionista tradizionale, arroccato all&#8217;Ordine o all&#8217;Albo, remissivo sulle opportunità del cambiamento, è destinato all&#8217;estinzione! In conseguenza e in forza dell&#8217;obbligo di pubblicità richiesto dall&#8217;art. 1 comma 3, chi vi scrive, dopo quasi un ventennio di attività, può finalmente fregiarsi del &#8220;prestigioso non titolo&#8221; di <strong>Professionista <strong>non</strong> organizzato in Ordini o Collegi ex L. 14/01/2013, n. 4</strong>, non senza una punta d&#8217;ironia, sempre pronto ed impegnato ad affrontare ben altre battaglie.</em></p>
<div class="divider"></div>
<div class="titled_box">
<h6 class="titled_box_title"><span>Disposizioni in materia di professioni non organizzate</span></h6>
<div class="titled_box_content">LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4<br />
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)<br />
(GU n.22 del 26-1-2013)</p>
<p><em> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno<br />
approvato; </em></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>promulga</p>
<p>la seguente legge:</p>
<p>Art. 1<br />
Oggetto e definizioni</p>
<p>1. La presente legge, in attuazione dell&#8217;art. 117, terzo comma,<br />
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell&#8217;Unione europea in<br />
materia di concorrenza e di liberta&#8217; di circolazione, disciplina le<br />
professioni non organizzate in ordini o collegi.<br />
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata<br />
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende<br />
l&#8217;attivita&#8217; economica, anche organizzata, volta alla prestazione di<br />
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e<br />
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il<br />
concorso di questo, con esclusione delle attivita&#8217; riservate per<br />
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell&#8217;art. 2229<br />
del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita&#8217; e<br />
dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio<br />
disciplinati da specifiche normative.<br />
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2<br />
contraddistingue la propria attivita&#8217;, in ogni documento e rapporto<br />
scritto con il cliente, con l&#8217;espresso riferimento, quanto alla<br />
discplina applicabile, agli estremi della presente legge.<br />
L&#8217;inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra<br />
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del<br />
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,<br />
n. 206, ed e&#8217; sanzionato ai sensi del medesimo codice.<br />
4. L&#8217;esercizio della professione e&#8217; libero e fondato<br />
sull&#8217;autonomia, sulle competenze e sull&#8217;indipendenza di giudizio<br />
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,<br />
dell&#8217;affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza,<br />
dell&#8217;ampliamento e della specializzazione dell&#8217;offerta dei servizi,<br />
della responsabilita&#8217; del professionista.<br />
5. La professione e&#8217; esercitata in forma individuale, in forma<br />
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro<br />
dipendente.</p>
<p>Art. 2<br />
Associazioni professionali</p>
<p>1. Coloro che esercitano la professione di cui all&#8217;art. 1, comma 2,<br />
possono costituire associazioni a carattere professionale di natura<br />
privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di<br />
rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze<br />
degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,<br />
agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle<br />
regole sulla concorrenza.<br />
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni<br />
professionali garantiscono la trasparenza delle attivita&#8217; e degli<br />
assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,<br />
l&#8217;osservanza dei principi deontologici, nonche&#8217; una struttura<br />
organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all&#8217;effettivo<br />
raggiungimento delle finalita&#8217; dell&#8217;associazione.<br />
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso<br />
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,<br />
adottano un codice di condotta ai sensi dell&#8217;art. 27-bis del codice<br />
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,<br />
vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono<br />
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni<br />
del medesimo codice.<br />
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela<br />
dell&#8217;utente, tra cui l&#8217;attivazione di uno sportello di riferimento<br />
per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle<br />
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso<br />
con i singoli professionisti, ai sensi dell&#8217;art. 27-ter del codice<br />
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,<br />
nonche&#8217; ottenere informazioni relative all&#8217;attivita&#8217; professionale in<br />
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.<br />
5. Alle associazioni sono vietati l&#8217;adozione e l&#8217;uso di<br />
denominazioni professionali relative a professioni organizzate in<br />
ordini o collegi.<br />
6. Ai professionisti di cui all&#8217;art. 1, comma 2, anche se iscritti<br />
alle associazioni di cui al presente articolo, non e&#8217; consentito<br />
l&#8217;esercizio delle attivita&#8217; professionali riservate dalla legge a<br />
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il<br />
possesso dei requisiti previsti dalla legge e l&#8217;iscrizione al<br />
relativo albo professionale.<br />
7. L&#8217;elenco delle associazioni professionali di cui al presente<br />
articolo e delle forme aggregative di cui all&#8217;art. 3 che dichiarano,<br />
con assunzione di responsabilita&#8217; dei rispettivi rappresentanti<br />
legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di<br />
rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli<br />
articoli 5, 6 e 7 e&#8217; pubblicato dal Ministero dello sviluppo<br />
economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi<br />
concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi<br />
dell&#8217;art. 4, comma 1, della presente legge.</p>
<p>Art. 3<br />
Forme aggregative delle associazioni</p>
<p>1. Le associazioni professionali di cui all&#8217;art. 2, mantenendo la<br />
propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse<br />
costituite come associazioni di natura privatistica.<br />
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e<br />
agiscono in piena indipendenza e imparzialita&#8217;.<br />
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e<br />
qualificazione delle attivita&#8217; professionali che rappresentano,<br />
nonche&#8217; di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse<br />
connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi<br />
politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni,<br />
esse possono controllare l&#8217;operato delle medesime associazioni, ai<br />
fini della verifica del rispetto e della congruita&#8217; degli standard<br />
professionali e qualitativi dell&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; e dei<br />
codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.</p>
<p>Art. 4<br />
Pubblicita&#8217; delle associazioni professionali</p>
<p>1. Le associazioni professionali di cui all&#8217;art. 2 e le forme<br />
aggregative delle associazioni di cui all&#8217;art. 3 pubblicano nel<br />
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita&#8217; per<br />
il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza,<br />
veridicita&#8217;. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad<br />
utilizzare il riferimento all&#8217;iscrizione all&#8217;associazione quale<br />
marchio o attestato di qualita&#8217; e di qualificazione professionale dei<br />
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente<br />
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all&#8217;art. 81 del decreto<br />
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.<br />
2. Il rappresentante legale dell&#8217;associazione professionale o della<br />
forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni<br />
fornite nel sito web.<br />
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la<br />
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di<br />
valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza<br />
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra<br />
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei<br />
consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti<br />
gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono<br />
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.</p>
<p>Art. 5<br />
Contenuti degli elementi informativi</p>
<p>1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita&#8217; e con<br />
le modalita&#8217; di cui all&#8217;art. 4, comma 1, la piena conoscibilita&#8217; dei<br />
seguenti elementi:<br />
a) atto costitutivo e statuto;<br />
b) precisa identificazione delle attivita&#8217; professionali cui<br />
l&#8217;associazione si riferisce;<br />
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle<br />
cariche sociali;<br />
d) struttura organizzativa dell&#8217;associazione;<br />
e) requisiti per la partecipazione all&#8217;associazione, con<br />
particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita&#8217;<br />
professionali oggetto dell&#8217;associazione, all&#8217;obbligo degli<br />
appartenenti di procedere all&#8217;aggiornamento professionale costante e<br />
alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l&#8217;effettivo<br />
assolvimento di tale obbligo e all&#8217;indicazione della quota da versare<br />
per il conseguimento degli scopi statutari;<br />
f) assenza di scopo di lucro.<br />
2. Nei casi di cui all&#8217;art. 4, comma 1, secondo periodo, l&#8217;obbligo<br />
di garantire la conoscibilita&#8217; e&#8217; esteso ai seguenti elementi:<br />
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate<br />
in relazione alle violazioni poste in essere e l&#8217;organo preposto<br />
all&#8217;adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria<br />
autonomia;<br />
b) l&#8217;elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;<br />
c) le sedi dell&#8217;associazione sul territorio nazionale, in almeno<br />
tre regioni;<br />
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla<br />
formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;<br />
e) l&#8217;eventuale possesso di un sistema certificato di qualita&#8217;<br />
dell&#8217;associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore<br />
di competenza;<br />
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la<br />
presenza, i recapiti e le modalita&#8217; di accesso allo sportello di cui<br />
all&#8217;art. 2, comma 4.</p>
<p>Art. 6<br />
Autoregolamentazione volontaria</p>
<p>1. La presente legge promuove l&#8217;autoregolamentazione volontaria e<br />
la qualificazione dell&#8217;attivita&#8217; dei soggetti che esercitano le<br />
professioni di cui all&#8217;art. 1, anche indipendentemente dall&#8217;adesione<br />
degli stessi ad una delle associazioni di cui all&#8217;art. 2.<br />
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla<br />
conformita&#8217; della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI<br />
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla<br />
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22<br />
giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.<br />
3. I requisiti, le competenze, le modalita&#8217; di esercizio<br />
dell&#8217;attivita&#8217; e le modalita&#8217; di comunicazione verso l&#8217;utente<br />
individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e<br />
criteri generali che disciplinano l&#8217;esercizio autoregolamentato della<br />
singola attivita&#8217; professionale e ne assicurano la qualificazione.<br />
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l&#8217;informazione<br />
nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all&#8217;avvenuta<br />
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI<br />
relativa alle attivita&#8217; professionali di cui all&#8217;art. 1.</p>
<p>Art. 7<br />
Sistema di attestazione</p>
<p>1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza<br />
del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali<br />
possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie<br />
verifiche, sotto la responsabilita&#8217; del proprio rappresentante<br />
legale, un&#8217;attestazione relativa:<br />
a) alla regolare iscrizione del professionista all&#8217;associazione;<br />
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all&#8217;associazione<br />
stessa;<br />
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale<br />
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell&#8217;esercizio<br />
dell&#8217;attivita&#8217; professionale ai fini del mantenimento dell&#8217;iscrizione<br />
all&#8217;associazione;<br />
d) alle garanzie fornite dall&#8217;associazione all&#8217;utente, tra cui<br />
l&#8217;attivazione dello sportello di cui all&#8217;art. 2, comma 4;<br />
e) all&#8217;eventuale possesso della polizza assicurativa per la<br />
responsabilita&#8217; professionale stipulata dal professionista;<br />
f) all&#8217;eventuale possesso da parte del professionista iscritto di<br />
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa<br />
alla conformita&#8217; alla norma tecnica UNI.<br />
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito<br />
necessario per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale.</p>
<p>Art. 8<br />
Validita&#8217; dell&#8217;attestazione</p>
<p>1. L&#8217;attestazione di cui all&#8217;art. 7, comma 1, ha validita&#8217; pari al<br />
periodo per il quale il professionista risulta iscritto<br />
all&#8217;associazione professionale che la rilascia ed e&#8217; rinnovata ad<br />
ogni rinnovo dell&#8217;iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La<br />
scadenza dell&#8217;attestazione e&#8217; specificata nell&#8217;attestazione stessa.<br />
2. Il professionista iscritto all&#8217;associazione professionale e che<br />
ne utilizza l&#8217;attestazione ha l&#8217;obbligo di informare l&#8217;utenza del<br />
proprio numero di iscrizione all&#8217;associazione.</p>
<p>Art. 9<br />
Certificazione di conformita&#8217;<br />
a norme tecniche UNI</p>
<p>1. Le associazioni professionali di cui all&#8217;art. 2 e le forme<br />
aggregative di cui all&#8217;art. 3 collaborano all&#8217;elaborazione della<br />
normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita&#8217; professionali,<br />
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici<br />
o inviando all&#8217;ente di normazione i propri contributi nella fase<br />
dell&#8217;inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima<br />
consensualita&#8217;, democraticita&#8217; e trasparenza. Le medesime<br />
associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di<br />
certificazione della conformita&#8217; per i settori di competenza, nel<br />
rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita&#8217; e<br />
professionalita&#8217; previsti per tali organismi dalla normativa vigente<br />
e garantiti dall&#8217;accreditamento di cui al comma 2.<br />
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall&#8217;organismo unico<br />
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008<br />
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono<br />
rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non<br />
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita&#8217; alla<br />
norma tecnica UNI definita per la singola professione.</p>
<p>Art. 10<br />
Vigilanza e sanzioni</p>
<p>1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di<br />
vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente<br />
legge.<br />
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web<br />
dell&#8217;associazione o il rilascio dell&#8217;attestazione di cui all&#8217;art. 7,<br />
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai<br />
sensi dell&#8217;art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto<br />
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 11<br />
Clausola di neutralita&#8217; finanziaria</p>
<p>1. Dall&#8217;attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non<br />
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello<br />
Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli<br />
adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e<br />
finanziarie disponibili a legislazione vigente.<br />
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita<br />
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla<br />
osservare come legge dello Stato.</p>
<p>Data a Roma, addi&#8217; 14 gennaio 2013</p>
<p>NAPOLITANO</p>
<p>Monti, Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Severino
</p></div>
</div>
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		<title>Tassazione delle plusvalenze derivanti da metalli preziosi ed oro da investimento</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
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		<category><![CDATA[AdE]]></category>
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		<description><![CDATA[Le compravendite di metalli preziosi, lingotti in oro, monete, possono generare plusvalenze di natura finanziaria che la legislazione italiana sottopone a tassazione con l&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva. La normativa non è molto conosciuta al pubblico e, considerato l&#8217;incremento degli ultimi anni delle operazioni finalizzate alla realizzazione di profitto ed investimento nel settore, è utile ed opportuno richiamare le disposizioni in ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>compravendite di metalli preziosi, lingotti in oro, monete</strong>, possono generare <strong>plusvalenze di natura finanziaria</strong> che la legislazione italiana sottopone a tassazione con l&#8217;applicazione di un&#8217;imposta sostitutiva. La normativa non è molto conosciuta al pubblico e, considerato l&#8217;incremento degli ultimi anni delle operazioni finalizzate alla realizzazione di profitto ed investimento nel settore, è utile ed opportuno richiamare le disposizioni in vigore ed il relativo trattamento in ambito fiscale.<br />
La base imponibile da sottoporre a tassazione (art. 68 del TUIR) è sempre determinata dalla <strong>differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquist</strong>o. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, occorre però precisare che, <strong>in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione</strong>. Attenzione: non si tratta di facoltà ma di obbligo: ne consegue che non è possibile (almeno in teoria) valutare la convenienza dei due metodi qualora si sia effettivamente in possesso della documentazione d&#8217;acquisto.<br />
Con riferimento specifico al Modello Unico, nel caso in esame il modello 2013 per i redditi prodotti nel corso del 2012, il quadro d&#8217;interesse è quello denominato <strong>RT</strong>. Questo quadro &#8211; recitano le istruzioni &#8211; è composto da quattro sezioni a seconda delle tipologie dei redditi da dichiarare e deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di quote di partecipazioni a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, partecipazioni non qualificate, partecipazioni qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c) bis a c) quinquies. Le sezioni da considerare sono la II-A e la II-B.</p>
<h1>II-A</h1>
<ul>
<li>Nella <strong>sezione II-A</strong> (plusvalenze assoggettate ad <strong>imposta sostitutiva del 12,50%</strong>) i righi da RT10 a RT20 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2012. Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate <strong>fino alla data del 31 dicembre 2011</strong>, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.</li>
<li>Nel rigo RT11, colonna 2, occorre indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT10.</li>
<li>Nel rigo RT12, colonna 3, va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT10 e l’importo di rigo RT11, col. 2, se positivo.</li>
<li>Nel rigo RT15, il risultato della seguente operazione: RT12, col. 3 – RT12, col. 2 – RT13 – RT14, col. 2.</li>
<li>Nel rigo RT16, l’imposta sostitutiva pari al 12,50 per cento dell’importo di rigo RT15.</li>
<li>Infine, nel rigo RT19, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è uguale al seguente risultato: RT16 – RT17 + RT18, colonna 2.</li>
</ul>
<h1>II-B</h1>
<ul>
<li>Nella <strong>sezione II-B</strong> (Plusvalenze assoggettate ad <strong>imposta sostitutiva del 20%</strong>), i righi da RT21 a RT30 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati <strong>successivamente al 31 dicembre 2011.</strong> Questa Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere <strong>dal 1° gennaio 2012</strong>, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.</li>
<li>Nel rigo RT22, colonna 3, occorre indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli,valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.</li>
<li>Nel rigo RT23, colonna 3, va indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, col. 3, se positivo</li>
<li>Nel rigo RT26, il risultato della seguente operazione: RT23, col. 3 – RT23, col. 2 – RT24 – RT25, col. 2</li>
<li>Nel rigo RT27, l’imposta sostitutiva, pari al 20 per cento dell’importo di rigo RT26.</li>
<li>Infine, nel rigo RT29, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato: RT27 – RT28.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/02/RT2013.png"><img class="aligncenter  wp-image-3384" alt="Quadro RT2013" src="http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/02/RT2013.png" width="506" height="273" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tratto da “<strong>Il mercato dei preziosi: dagli operatori professionali al fenomeno del compro-oro</strong>” Autore: <strong>Michele Scirpoli</strong></h2>
<p style="text-align: center;">Presto disponibile in libreria e in digitale (eBook, Kindle, ePub, pdf)</p>
<p style="text-align: center;"><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14866616?rel=0" height="421" width="512" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Operatori professionali in oro" href="http://www.slideshare.net/scirpoli/operatori-professionali-in-oro" target="_blank">Operatori professionali in oro</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/scirpoli" target="_blank">Michele Scirpoli</a></strong></div>
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		<title>Il mio profilo LinkedIn è nel 1% dei profili LinkedIn più visitati in Italia nel 2012</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Scirpoli</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Condivido con i lettori i risultati di LinkedIn 2012: &#160; Evviva! Il mio profilo è nell&#8217;1% dei profili più visitati di @LinkedIn per il 2012. http://it.linkedin.com/in/michelescirpoli]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Condivido con i lettori i risultati di LinkedIn 2012:</strong></p>
<div class="testimonial_single"><blockquote><span style="color: #4c4c4c;">Congratulazioni Michele! Il tuo profilo è nel 1 % dei profili LinkedIn in Italia più visitati nel 2012! Di recente, LinkedIn ha raggiunto questo nuovo traguardo: 200 milioni di membri. La conquista però non appartiene solo a noi ma anche a te. Vorrei ringraziarti personalmente per far parte della nostra comunità. Il tuo percorso professionale fa parte del nostro e siamo lieti e commossi di ricevere le testimonianze dei nostri membri e di sapere come usano LinkedIn per collegarsi, imparare cose nuove e trovare opportunità. Continuiamo a impegnarci nella nostra missione condivisa di collegare fra loro i professionisti del mondo per renderli più produttivi e affermati. Saremo felici di mostrarti i prossimi progetti.

I nostri sinceri ringraziamenti.</span><span class="testimonial_author"><span class="testimonial_image"><img src="http://www.scirpoli.com/wp-content/themes/construct/lib/scripts/timthumb/thumb.php?src=http://www.scirpoli.com/wp-content/uploads/2013/02/seal_in.png&#038;w=40&#038;h=40&#038;zc=1&#038;q=100" title="" alt="" width="40" height="40" /></span><span class="testimonial_meta"><span class="testimonial_author_name">Deep Nishar - Senior Vice President, Products & User Experience</span><span class="testimonial_author_website"><a href="http://www.linkedin.com" class="target_blank">LinkedIn</a></span></span></span></blockquote></div><p>&nbsp;</p>
<h2>Evviva! Il mio profilo è nell&#8217;1% dei profili più visitati di @LinkedIn per il 2012.</h2>
<p> <a href="http://www.linkedin.com/pub/profile/3a/a89/b04" title="Profilo pubblico LinkedIn" target="_blank">http://it.linkedin.com/in/michelescirpoli</a></p>
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